Dopo il pensionamento
Al momento della maturazione dei requisiti per poter andare in pensione e con almeno 5 anni di iscrizione ad un Fondo Pensione, è possibile accedere alla pensione complementare.
L’ammontare della prestazione pensionistica complementare dipende principalmente da tre fattori:
- dall’importo dei contributi versati nel tempo sulla propria posizione,
- dagli anni di anzianità d’iscrizione al Fondo,
- dai rendimenti realizzati nel tempo dalla gestione.
La prestazione può essere fruita sia in forma di rendita (ovvero la trasformazione del capitale in forma di pensione periodica) o in capitale (le somme accantonate vengono erogate in un’unica soluzione), nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
La rendita viene determinata applicando al capitale i “coefficienti di conversione”, che non sono altro che la trasformazione in valore percentuale della speranza di vita della popolazione e quindi degli anni stimati di percezione della rendita. Questo valore aumenta all’aumentare dell’età della persona in quanto presumibilmente la rendita dovrà essere corrisposta per minor tempo.
L’aderente può richiedere la prestazione in capitale per un massimo del 50% della posizione accantonata e percepire la quota residua in forma di rendita.
La prestazione può essere percepita per il 100% in forma di capitale solamente nei seguenti casi:
- quando l’importo della rendita vitalizia spettante (calcolata convertendo il 70% del montante finale disponibile accumulato al momento della richiesta) risulta inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS;
- sempre nel caso in cui l’aderente ha un’iscrizione a Previdenza Complementare antecedente al 29/04/1993 (cosiddetti “vecchi iscritti”). Per l’erogazione della pensione complementare sotto forma di rendita, il Fondo si avvale della convenzione stipulata con Sara Vita.
È comunque lasciata all’aderente la facoltà di decidere il momento di fruizione della prestazione, che non deve necessariamente coincidere con la percezione della pensione obbligatoria a carico degli istituti previdenziali di legge.
Tassazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. La ritenuta è operata solo sui contributi versati che hanno goduto di deduzione in fase in di accumulo. Sono esenti quelli che hanno già subito la tassazione durante tale fase.
Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione. Di seguito le tipologie di tassazione previste per le somme accantonate dal 01 gennaio 2007:
Tipo Prestazione | Motivo | Contributi versati | Rendimenti maturati |
---|---|---|---|
Anticipazione | spese sanitarie | aliquota fissa del 15%* | aliquota fissa 11% |
acquisto prima casa | aliquota fissa del 23% | aliquota fissa 11% | |
ristrutturazione prima casa | aliquota fissa del 23% | aliquota fissa 11% | |
Riscatto | per inoccupazione/morte | aliquota fissa del 15%* | aliquota fissa 11% |
altre cause | aliquota fissa del 23% | aliquota fissa 11% | |
Capitale | pensionamento | aliquota fissa del 15%* | aliquota fissa 11% |
Rendita | pensionamento | aliquota fissa del 15%* | aliquota fissa 11% |
* l’aliquota è ulteriormente riducibile dello 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo anno d’iscrizione sino al minimo del 9% |
I montanti erogati afferenti al periodo antecedente al 01 gennaio 2007 hanno un regime di tassazione diverso a seconda del tipo di prestazione richiesta ed allo status d’iscrizione ovvero se si è vecchi o nuovi iscritti. (Schema Fiscalità)